Attestazione Idoneitā Abitativa

Tipo: Modulistica

Descrizione

Certificato di idoneità dell’alloggio per cittadini non comunitari

L’Attestazione di idoneità alloggiativa è un documento che certifica, in base ai parametri definiti dalla legge Regionale n. 10/2014, che una determinata abitazione possa ospitare un certo numero di persone, in base alla sua dimensione e alle sue caratteristiche di igiene e salute.

L’Ufficio Competente del Comune (SUE) rilascia l’attestazione di idoneità dell’ alloggio per i locali in uso o di proprietà dei cittadini immigrati;

Quando un cittadino extracomunitario deve presentare l’attestazione

L'attestazione deve essere presentato quando il cittadino extracomunitario:

A chi è rivolto

Ai cittadini e alle cittadine non comunitari residenti e non residenti, con riferimento alle abitazioni situate nel Comune di San Cassiano (LE)

Può essere richiesto:

  1. dal Proprietario dell’alloggio, previa dimostrazione della sussistenza di tale titolo, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
  2. dal Titolare del contratto di locazione/comodato d’uso dell’alloggio destinato ad ospitare il richiedente e/o le persone aventi   diritto   all’occupazione   dello   stesso,  previa  presentazione   del   contratto   di   locazione regolarmente registrato;
  3. dal lavoratore o lavoratrice alle dipendenze di chi mette a disposizione l’alloggio;
  4. dal soggetto che è residente, domiciliato o ospite nell'immobile;

Descrizione

Indipendentemente dal nome utilizzato (si parla, infatti, indifferentemente di certificato o di attestazione di idoneità abitativa), l'idoneità abitativa è un attestazione di conformità tecnica resa dagli uffici tecnici comunali.

La Circolare Ministeriale 17/04/2012, n. 3 ha chiarito che l'attestazione di idoneità abitativa non è un certificato quindi:

L'attestazione di idoneità abitativa non è equivalente o equipollente e non sostituisce in alcun modo il Certificato di Conformità edilizia ed Agibilità.

Per individuare parametri di idoneità abitativa uniformi su tutto il territorio nazionale, la Circolare Ministeriale 18/11/2009, n. 7170 ha chiarito che i Comuni possono fare riferimento al Decreto Ministeriale 05/07/1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti.

Tale riferimento risulterebbe anche coerente con la direttiva UE, recepita con legge dello Stato, in materia di ricongiungimento familiare, la quale dispone che, per l'autorizzazione al ricongiungimento familiare, la legge nazionale debba o possa imporre la verifica della disponibilità di un alloggio considerato che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salute pubblica in vigore.

Per risultare idoneo, l’alloggio deve rispettare i seguenti parametri:

Capacità insediativa dell’unità abitativa come stabilita dalla L.R. nr.10 del 7/4/2014Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, con la quale fra l’altro si abrogava la L.R. 54/1984,  in rapporto alla dimensione del nucleo familiare non inferiore a:

  •   mq. 45 per nr. 1-2 persone;
  •   mq. 55 per nr. 3 persone;
  •   mq. 70 per nr. 4 persone; 
  •   mq. 85 per nr. 5 persone;
  •   mq. 95 per nr. 6 persone ed oltre.

Ai sensi dunque del D.M. 05.07.1975, in sintesi, i parametri dimensionali ed i requisiti, sono i seguenti:

superficie utile per abitante

1 abitante – 14 mq

2 abitanti – 28 mq

3 abitanti – 42 mq

4 abitanti – 56 mq

Per ogni abitante successivo + 10 mq

superficie minima dei locali

1 persona – stanza da letto di 9 mq + una stanza soggiorno di 14 mq

2 persone – stanza da letto di 14 mq + una stanza soggiorno di 14 mq

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile

alloggi monolocale

1 persona – 28 mq (comprensivi del bagno)

2 persone – 38 mq (comprensivi del bagno)

altezze minime

altezza minima dell’immobile deve essere di 2,70 m

per i corridori, i bagni e i ripostigli l’altezza minima può essere pari a 2,40 m

illuminazione

tutti i locali degli alloggi, (ad eccezione di quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli) debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso

stanza da bagno

la stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica. Per ciascuno alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

impianto di riscaldamento

gli alloggi dovranno essere muniti di impianto di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo rendano necessario

salubrità

nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

ventilazione

quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

fumi e vapori

è comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.

posto cottura

il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Inoltre, nel solo caso di richiesta per ricongiungimento familiare, vengono valutati anche i requisiti di salubrità ed igiene individuati dal D.M. Sanità del 05/07/1975.

Possono presentare l’istanza i cittadini stranieri non comunitari residenti nel Comune di Bari, ad esempio, per le  seguenti motivazioni:

  • rilascio dei permessi di ingresso e soggiorno in Italia
  • stipula di contratti di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo
  • ricongiungimento familiare
  • emersione di rapporti di lavoro

Come fare

La richiesta per il rilascio dell'attestato d'idoneità dell'alloggio deve essere redatta, in bollo, esclusivamente sui modelli predisposti dall’amministrazione comunale, differenti a seconda che la richiesta sia per:

  •  ricongiungimento familiare   allegato 1_istanza IA ricongingimento
  • tutti gli altri casi allegato 2_istanza generico

 

Il modello istanza, debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto, corredato di tutta la documentazione indicata nello stesso modulo, a pena di rigetto, deve essere trasmesso in formato PDF a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.comune.sancassiano@pec.rupar.puglia.it

Nell’oggetto della PEC deve essere indicato quanto segue: ”Istanza per il rilascio dell’Attestazione di Idoneità Alloggiativa – COGNOME NOME”.
 

L’istanza deve essere trasmessa direttamente dal/dalla richiedente o, in alternativa, da un suo delegato munito di delega (allegato 3_delega)
 

Successivamente, il richiedente, o un suo delegato munito di delega, sarà convocato dal personale dell’amministrazione per ritirare l’Attestazione di Idoneità Alloggiativa presso L’Ufficio Tecnico.


Dovrà portare con sé tutta la documentazione in originale dell’istanza con i relativi allegati e marca da bollo da apporre sull’attestato e l’avvenuto pagamento dei diritti di Segreteria.

Cosa serve

Per conoscere l'elenco completo dei documenti da allegare relativo ai diversi casi

 ► allegato 4 - istruzioni 

La modulistica necessaria è disponibile di seguito:

Cosa si ottiene

Certificato di idoneità dell'alloggio.

Tempi e scadenze

Il procedimento si conclude, di norma, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza completa in ogni sua parte. L’amministrazione può richiedere eventuale documentazione mancante e/o chiarimenti e sospendere il rilascio dell’attestato fino alla presentazione delle integrazioni (max 30 giorni).
In mancanza di esse, la pratica verrà archiviata.

Quanto Costa

E’necessario allegare all’istanza n. 2 marche da bollo del valore pari a € 16,00, di cui:

  • n. 1 marca da bollo da apporre sull’istanza;
  • n. 1 marca da bollo per il rilascio dell’attestato.
  • Euro 50.00 senza sopralluogo
    • CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO A: SAN CASSIANO (LE) – SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE, IBAN : IT 36K0103080190000009196821

Oppure

  • Euro 100.00 se richiesto sopralluogo
    • CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO A: SAN CASSIANO (LE) – SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE, IBAN : IT 36K0103080190000009196821

Normativa di riferimento

Ufficio responsabile

SUEI

Piazza Cito
73037 San Cassiano
Puglia Italia

PEC: protocollo.comune.sancassiano@pec.rupar.puglia.it

Telefono: +39 0836 992100

Urbanistica

Piazza Cito
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Telefono: +39 0836 992100

Edilizia Privata

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Ultimo aggiornamento

Mer 15 Aprile, 2026 4:52 pm

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